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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “ELICRYSUM”

ART. 1 – Denominazione, sede e durata

E’ costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, l’Associazione culturale e di promozione sociale denominata Elicrysum, con sede in Gonnosfanadiga. L’Associazione è democratica e non ha fini di lucro. La durata dell’Associazione è stabilita fino al 31.12.2050. L’Assemblea potrà prorogare tale durata o consentire anche tacitamente la sua continuazione a tempo indeterminato.

 ART. 2 – Scopi sociali

L’Associazione intende promuovere e diffondere lo sviluppo di attività culturali, di promozione sociale, didattiche, formative, in particolare dell’infanzia, e di attività ricreative a queste connesse, proponendosi in particolare di promuovere e valorizzare, anche sul piano della tutela ambientale, il territorio sardo e particolarmente quello del Medio Campidano, nonché di sviluppare - con metodologie innovative - attività formative e insieme ricreative volte a favorire la conoscenza della storia, della cultura, dell’arte, della lingua, delle tradizioni sarde, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, contribuendo così ad allargare e potenziare l’approccio, anche turistico, al territorio e alla cultura sarde.

Per il raggiungimento dei propri scopi, l’Associazione potrà:

a)        Promuovere e gestire laboratori didattici ed educativi;

b)       Promuovere, organizzare e realizzare percorsi, itinerari e visite guidate teatralizzate;

c)        Promuovere, gestire e organizzare ogni altro servizio (divulgativo, didattico, formativo, ricreativo, educativo, ecc.) volto a realizzare lo scopo associativo;

d)       possedere e/o gestire strutture ricreative in genere solo ed esclusivamente finalizzate al raggiungimento dei propri fini istituzionali;

e)        indire ed organizzare eventi musicali, spettacoli teatrali, mostre, rassegne, tavole rotonde, dibattiti, premi letterari, convegni, seminari, saggi, ecc. su argomenti d’interesse sociale, economico, artistico, ambientale, didattico, storico e culturale o comunque in qualsiasi modo legati al territorio sardo e particolarmente del Medio Campidano; curare rubriche d’informazione culturale, territoriale e scientifica a cadenza giornaliera, settimanale, mensile ecc;

f)        stipulare accordi con altre associazioni e/o terzi in genere;

g)        richiedere tutti i contributi e sussidi a favore e/o previsti per la promozione e lo svolgimento delle varie attività culturali e ricreative descritte;

h)       organizzare spettacoli a carattere occasionale, ovvero raccolte di fondi occasionali al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dello scopo associativo;

i)         accettare, in via meramente strumentale e non principale, liberalità da terzi;

j)         organizzare iniziative, servizi, attività turistiche e ricreative, atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago e di riposo dei soci o di terzi, collaborando con Scuole, Enti ed Associazioni con le stesse finalità sociali;

ART. 3 - Soci

I soci dell’associazione si distinguono in:

·          Soci Fondatori: sono coloro che hanno partecipato in prima persona alla nascita dell’associazione; essi ne sono membri di diritto a vita, salvo recesso o dimissioni, e di diritto fanno parte del Consiglio Direttivo. In caso di loro dimissioni o morte, i superstiti potranno nominare un sostituto, cui competerà lo status di socio fondatore. La qualità di socio fondatore attribuisce: (a) il diritto di partecipare a ogni attività associativa; (b) il diritto di voto per l’approvazione del rendiconto annuale; (c) il diritto di voto per l’approvazione delle modificazioni dello statuto, nonché per l’elezione a ogni carica prevista dal medesimo.

·          Soci ordinari: sono le persone fisiche o giuridiche che, riconoscendosi nelle finalità sociali, operano negli ambiti di attività dell’Associazione; entrano a far parte di quest’ultima a seguito della richiesta scritta dell’interessato che dovrà fornire tutti gli elementi per la valutazione dell’ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo e previo voto unanime di quest’ultimo, e hanno i diritti di cui alle lettere (a), (b) e (c) del punto precedente;

·          Soci Sostenitori: sono le persone fisiche, enti, istituti, associazioni e/o fondazioni che, in sintonia con gli scopi dell’Associazione, abbiano giovato alla realizzazione delle finalità dell’Associazione stessa, corrispondendo contributi economici, anche con cadenza temporale fissa; non hanno diritto di voto in Assemblea.

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

a) quando non ottemperino alle disposizioni dello Statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

b) quando si rendano morosi al pagamento delle quote sociali;

c) quando in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all’Associazione o ai gruppi ad essi affini;

Le espulsioni o le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo.

I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova iscrizione pari al periodo compreso dalla data di disdetta a quella della nuova iscrizione. Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima Assemblea dei soci.

ART. 4 – Patrimonio sociale e mezzi sociali

L’associazione trae i mezzi necessari per finanziare la propria attività:

·          dalle quote associative versate annualmente dagli associati, e dai versamenti dei soci sostenitori;

·          dai beni mobili e immobili eventualmente acquisiti con il fondo comune associativo;

·          da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;

·          dai proventi di iniziative - eventualmente anche commerciali, purché occasionali - attuate o promosse tramite l’associazione.

La gestione del patrimonio è affidata al Consiglio Direttivo che risponde della conduzione di ogni attività e dell’impiego del patrimonio associativo nell’annuale seduta d’approvazione del rendiconto economico.

Il fondo di dotazione iniziale è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, versati nella misura di Euro 168,00. I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.

ART. 5 – Organi sociali

Sono organi dell’associazione:

·          L’assemblea dei soci;

·          Il Consiglio direttivo;

·          Il Presidente del consiglio direttivo.

Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese vive riscontrate dai componenti degli organi sociali nell’espletamento dei loro incarichi.

ART. 6 – L’Assemblea dei Soci

L’Assemblea dei soci si riunisce su convocazione del Consiglio Direttivo sia in via ordinaria che in via straordinaria. L’assemblea è convocata mediante avviso da inviare a tutti i soci almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Spetta all’assemblea ordinaria deliberare sul bilancio consuntivo e sulla destinazione dell’avanzo o disavanzo di gestione, sull’eventuale determinazione delle quote associative, nominare i componenti del Consiglio Direttivo ed il Presidente dello stesso ed approvare eventuali regolamenti interni. Spetta all’assemblea straordinaria deliberare sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell’associazione nonché sulla nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori. L’assemblea si convoca qualora il Presidente ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei soci o da almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo. L’assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno entro il mese di aprile per l’approvazione del conto consuntivo dell’anno precedente e per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare la copertura di eventuali disavanzi.

L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando è presente in proprio o per delega la maggioranza dei soci iscritti al libro soci mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza dei soci presenti o rappresentati. L’assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno i due terzi di tutti i soci iscritti al libro soci. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta di tutti i soci presenti o rappresentati. E’ ammesso il voto per delega, conferita ad altro socio per iscritto; ogni socio non può ricevere più di una delega.

ART. 7 – Consiglio Direttivo

L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 a 5 membri eletti dall’Assemblea tra i propri componenti; resterà in carica per 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili. E’ investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell’attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, eccetto per le materie riservate alla decisione dell’assemblea. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente. Il Consiglio può delegare determinati compiti in via continuativa al Presidente o ad uno o più dei suoi membri, può attribuire le funzioni di amministratore ad un Consigliere o ad altra persona. Il Consiglio Direttivo di norma viene convocato dal Presidente ovvero dai due terzi dei suoi componenti mediante avviso da inviare ai suoi membri almeno 8 giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Al Consiglio direttivo spetta:

·          La gestione dell’associazione;

·          Deliberare sull’ammissione dei soci;

·          Convocare l’assemblea;

·          Determinare il valore delle quote associative delle varie categorie di soci per sottoporlo all’approvazione dell’assemblea;

·          Predisporre lo schema di conto consuntivo e la relazione di accompagnamento per sottoporli all’approvazione dell’assemblea;

·          Deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l’associazione.

ART. 8 – Presidente del Consiglio direttivo

Il Presidente dell’associazione eletto dall’assemblea è il Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale; convoca e presiede le riunioni dell’assemblea e del Consiglio direttivo, vigila sull’attuazione delle loro deliberazioni, compie atti d’urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio, intrattiene rapporti con i terzi. Il Presidente ed il Vice Presidente, se nominato, durano in carica fino alla scadenza o decadenza del Consiglio Direttivo.

ART. 9 – Esercizio sociale e bilancio

L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve presentare all’assemblea dei soci, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, il bilancio consuntivo e la relazione di accompagnamento. E’ vietata la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 10 – Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria dei soci che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. L’eventuale patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere destinato ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, salvo diversa disposizione imposta dalla legge.

ART. 11 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Villacidro, 08/09/2008

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